ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

Data:
15 Luglio 2022

ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

Scade il prossimo 31 ottobre la possibilità di ottenere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

A CHI È RIVOLTO:
Prestazione a sostegno del reddito introdotta invia sperimentale per gli anni 2021-2023
REQUISITI:
prestazione per i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995
SCADENZA:
31-10-2022

BENEFICIARI
Sono beneficiari della prestazione ISCRO i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

REQUISITI
l’ISCRO è riconosciuta ai lavoratori in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato;

e) Regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) Titolarità di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

MISURA
L’indennità ISCRO, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, può essere richiesta una sola volta nel triennio per una durata massima di sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’indennità ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 254,78 euro e non può superare l’importo mensile di 815,20 euro, per l’anno 2022.

INCOMPATIBILITÀ
L’indennità ISCRO è incompatibile con le prestazioni pensionistiche, l’ISCRO è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

è incompatibile inoltre, con la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ISCRO può essere presentata dal 1° maggio al 31 ottobre dell’anno di riferimento.

La domanda, può essere presentata una sola volta nel triennio di sperimentazione (2021-2023), pertanto dal 1° maggio 2022 possono presentare la domanda coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

Per informazioni o assistenza chiama i nostri uffici Epasa Itaco ai numeri 0721.406748 – 0721.808889

Ultimo aggiornamento

18 Luglio 2022, 09:55