CIN per gli affitti brevi
Data:
22 Gennaio 2025
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2025 è obbligatoria per i titolari o i gestori di una struttura ricettiva o di un immobile destinato alla locazione breve o per finalità turistiche, l’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN e chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50/2017, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è soggetto a sanzioni pecuniarie che vanno da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Le sanzioni –da euro 500 a euro 5.000– si applicano anche per la mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile e per la mancata indicazione del CIN negli annunci pubblicitari, cartacei e digitali.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Ministero del Turismo CIN: IN FUNZIONE LA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E IL PORTALE TELEMATICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CODICE
Questo è il link dove attivare la procedura per ottenere il CIN o per verificarne l’esistenza: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Ultimo aggiornamento
24 Gennaio 2025, 14:14